Per le Sezioni Unite è responsabilità (contrattuale) da “contatto sociale” quella della banca che paga ad un assegno non trasferibile a chi si spaccia per il beneficiario esibendo documenti falsi

Per le Sezioni Unite è responsabilità (contrattuale) da “contatto sociale” quella della banca che paga ad un assegno non trasferibile a chi si spaccia per il beneficiario esibendo documenti falsi
26 Giugno 2018: Per le Sezioni Unite è responsabilità (contrattuale) da “contatto sociale” quella della banca che paga ad un assegno non trasferibile a chi si spaccia per il beneficiario esibendo documenti falsi 26 Giugno 2018

Con la sentenza n. 12477/2018 le Sezioni Unite della Cassazione civile si sono pronunciate in merito alla natura giuridica della responsabilità della Banca negoziatrice che paghi un assegno munito della clausola di non trasferibilità ad una persona non legittimata e, in particolare, a chi si spacci come il prenditore dell’assegno stesso, esibendole falsi documenti d’identità.

Le SS.UU. ribadiscono la tesi già prospettata in un loro non lontano precedente (n. 1472/2007) in tema di prescrizione dell’azione di risarcimento proposta dal danneggiato.

Secondo questo orientamento la Banca risponde del pagamento fatto al soggetto non legittimato a titolo di responsabilità contrattuale, non già in quanto “sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento”, ma in virtù della “c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto”.

La Corte ribadisce, quindi, che, sul versante soggettivo, “le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità” sono dirette a “tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo”, con la conseguenza pratica che pure il traente, che si sia visto addebitare l’importo portato dall’assegno indebitamente negoziato, può esercitare l’azione contrattuale nei confronti della Banca negoziatrice.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, al danneggiato sarà sufficiente allegare l’inadempimento della Banca, la quale sarà poi “ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve”.

In tal modo la Corte disattende il diverso orientamento che aveva prefigurato una “responsabilità oggettiva”, regolata in modo autonomo dall’art. 43, secondo comma t.u.b., a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore, con una motivazione, a dir poco, ermetica, che non appare per nulla persuasiva.

In particolare, rimane oscura la distinzione prospettata dalla Corte tra la “responsabilità cartolare” prevista dall’art. 43 (“colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”) e la (asseritamente diversa) “responsabilità civile” da inadempimento contrattuale “derivante dall’errata identificazione dell’effettivo prenditore”, quale prefigurata dalla sentenza in questione.

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